Moduli adesione
STATUTO DEL BIODISTRETTO
ART. 1) Denominazione - Sede - Durata
E' costituita l'associazione non riconosciuta "Biodistretto San Gimignano".
La sede legale dell'associazione viene stabilita presso la sede del Consorzio della Denominazione San Gimignano, Villa la Rocca n. 1, San Gimignano, Siena.
Potranno essere aperte altre sedi ed uffici operativi in Italia ed all’estero.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2) Principi
L'associazione non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, le cui “Linee guida ai bio-distretti” vengono qui fatte proprie in toto.
ART. 3) Finalità
L'associazione opera prevalentemente sul territorio comunale di San Gimignano ed intende:
· promuovere lo sviluppo di un'agricoltura di qualità, coerentemente con le vocazioni naturali del territorio sangimignanese utilizzando e diffondendo il metodo di coltivazione biologico come strumento indispensabile e coerente con tali obiettivi qualitativi;
· valorizzare la produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione delle produzioni biologiche favorendo la coesione di tutti gli attori della filiera;
· incentivare lo sviluppo di un'offerta turistica legata alla genuinità delle produzioni locali e alla salubrità del territorio;
· organizzare attività di informazione, divulgazione, formazione e ricerca riguardanti l’agricoltura biologica e la gestione sostenibile del territorio;
· elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti, con L’I.F.O.A.M. (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica) e l’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), norme e disciplinari da applicare sul territorio di riferimento relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, nonché favorire la corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione;
· promuovere l’applicazione del metodo di agricoltura biologica nell’ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
e) garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell’ambito della Regione Toscana, ed in particolare dell’area del Chianti, perseguano finalità coincidenti con gli scopi suddetti.
ART. 4) Attività
L'associazione svolge la propria attività nel settore dell’agricoltura biologica, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e pericolosi di cui all’art. 7 del Dlgs 5/12/97 n. 22) e nel settore dell’informazione e della formazione, prevalentemente sul territorio comunale di San Gimignano.
L'associazione svolge altresì ogni altra attività direttamente connessa a quella di tutela e valorizzazione dell’agricoltura biologica, della natura e dell’ambiente, nonché della formazione e della ricerca.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione:
a) istituisce e/o acquisisce marchi d’area, di qualità, ecc. per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
b) promuove e coordina iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l’affermazione dell’agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, del green public procurement, dell’eco-turismo e la tutela dei propri membri;
c) partecipa agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura biologica e la salvaguardia dell’ambiente;
d) realizza, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di progettazione, formazione, informazione e ricerca per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali;
e) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall’agricoltura biologica nell’ambito di un’alimentazione sana e naturale;
f) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
g) promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale in particolare nelle aree rurali;
h) sostiene ed incentiva la produzione biologica locale, anche favorendo la diversificazione delle produzioni, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo e di semplificazione amministrativa.
Art. 5) Membri
Possono aderire all'associazione:
1,A) Soci ordinari: amministrazioni locali, produttori agricoli biologici singoli o associati, associazioni ed organizzazioni dei produttori agricoli, stazioni sperimentali, distributori e trasformatori, tecnici, esperti, fornitori di servizi che operano nella filiera della produzione biologica nell'ambito del territorio del bio-distretto, privati cittadini;
1,B) Soci sostenitori: organizzazioni di consumatori, organizzazioni del commercio, associazioni culturali e ambientaliste, operatori del settore turistico e della ristorazione, enti parco, agenzie di sviluppo locale ed enti formazione e ricerca del territorio, privati cittadini.
Tutti i membri devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto e dall’eventuale regolamento interno e la loro attività deve rientrare nell’ambito delle finalità statutarie.
La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta al Coordinamento e si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del Coordinamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, previo versamento della quota associativa annuale come deliberata dal Coordinamento.
Ogni membro ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa.
L’esclusione di un membro è deliberata dal Coordinamento.
Motivi di esclusione da socio possono essere:
· dimissioni;
· assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi del bio-distretto;
· inosservanza dello statuto e dei regolamenti.
Art. 5 Bis) Quote associative
Le quote associative annuali sono fissate in euro 50,00 per i soci ordinari ed in euro 10,00 per i soci sostenitori.
ART. 6) Organi dell'associazione
Gli Organi dell'associazione sono i seguenti:
- l'Assemblea Generale
- il Coordinamento
- il Presidente
Art. 7) L’Assemblea generale
L’Assemblea generale ha compiti di orientamento strategico e politico dell'associazione.
Ne sono membri tutti gli aderenti all'associazione che rispondono all’articolato del presente Statuto.
Non hanno il diritto di intervento gli associati che non siano in regola col pagamento della quota associativa annuale.
Il voto è individuale.
L'associato non può farsi rappresentare, neanche da altro socio.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente o da 1/4 (un quarto) dei membri.
La convocazione deve effettuarsi con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo mediante avviso scritto spedito al domicilio di ciascun associato (anche per e.mail) contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.
Il Coordinamento potrà a sua discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i membri l’avviso di convocazione.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea elegge triennalmente il Coordinamento dell'associazione.
L’Assemblea delibera sullo Statuto e sulle sue modifiche, sullo scioglimento dell'associazione, sulle proposte di regolamento interno formulate dal Coordinamento e sul bilancio/rendiconto annuale.
L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
· elegge triennalmente il Coordinamento;
· approva annualmente il bilancio/rendiconto;
· ratifica i regolamenti interni approvati dal Coordinamento;
· approva le linee programmatiche.
Art. 8) Il Coordinamento
Il Coordinamento dell'associazione è composto da un minimo di 7 (sette) sino ad un massimo di 11 (undici) membri di cui al comma 1A dell'Art.5 eletti dall’Assemblea generale su lista aperta di cui la maggioranza deve essere espressione dei produttori biologici e dura in carica tre anni.
Il Coordinamento nomina al suo interno il Presidente, che assume la qualifica di rappresentante legale dell'associazione e rimane in carica tre anni.
I componenti del Coordinamento sono rieleggibili.
Invitato permanente del Coordinamento è un membro dell'Amministrazione Comunale.
Il Coordinamento si riunisce almeno quattro volte l’anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.
La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto spedito (anche per e.mail) al domicilio di ciascun consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno.
Le riunioni del Coordinamento sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Coordinamento è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Il Coordinamento definisce ed attua il Programma d’azione annuale, promuove le iniziative politiche ed il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura, si relaziona con gli eventuali Comitati locali e cura i rapporti interni ed esterni all'associazione, redige il bilancio/rendiconto da sottoporre all’assemblea generale.
Il Coordinamento elabora la proposta di regolamento interno (ed i suoi eventuali aggiornamenti successivi) che dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale.
Il Coordinamento nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Art. 9) Il Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'associazione.
In caso di sua assenza o di impedimento esse spettano al Vice Presidente.
Egli convoca l’Assemblea generale ed il Coordinamento.
Il Presidente é eletto all’interno del Coordinamento, con votazione palese ed a maggioranza degli intervenuti e resta in carica per la durata di tre anni.
Art. 10) Patrimonio & Bilancio
L'associazione si sostiene con il contributo dei propri membri, i proventi delle attività statutarie, le oblazioni, i lasciti, i contributi di enti pubblici o privati, gli eventuali contributi associativi ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
Il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato all’Assemblea generale entro i sei mesi dell’anno solare successivo a quello di competenza. Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra i membri e dovranno essere impiegati per attività sociali.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio della stessa si dovrà devolvere ad altra organizzazione no-profit con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 11) Clausola Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Siena il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.
Art. 12) Dimissioni-Sostituzioni
Le dimissioni dalle cariche (Coordinamento, Presidente, Vicepresidente, Tesoriere.) devono essere presentate per iscritto e discusse dall’organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.
Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell’organismo competente, successiva alla decadenza.
Art. 13) Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.